Pannello solare termico

pannello solare termico

Come funzionano i pannelli solari termici?

Sfruttano l’energia termica del sole per la produzione di acqua calda sanitaria o per il riscaldamento domestico. 

I pannelli solari termici sono una soluzione green ed efficiente per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’integrazione al riscaldamento domestico. Ma qual è la differenza rispetto ai pannelli fotovoltaici.

Pannello solare termico: cos'è e a cosa serve

Al pari del fotovoltaico, il solare termico è una tecnologia che permette di sfruttare l’energia del sole, seppure con modalità e finalità differenti. I pannelli solari termici, infatti, sono dei dispositivi termoidraulici in grado di catturare i raggi solari, impiegando l’energia termica da essi sprigionata per riscaldare l’acqua per uso domestico e, in alcuni casi, per integrare il sistema di riscaldamento dell’abitazione.

pannello solare termico

Come funzionano i pannelli solari termici?

Per capire come funzionano i pannelli solari termici è utile conoscerne la struttura e la composizione. Solitamente, gli elementi che costituiscono un pannello o collettore solare sono:

un assorbitore, costituito da una lastra in alluminio o altro materiale in grado di assorbire l’energia proveniente dal sole e al di sotto della quale passano i tubi contenenti il fluido termovettore;

una copertura di vetro di sicurezza posta al di sopra dell’assorbitore;

un telaio sagomato a forma di vasca con isolante per proteggere i tubi dalla superficie del tetto fredda e racchiudere tutti i componenti di cui sopra.

Quanto al principio di funzionamento, il fluido termovettore contenuto nei tubi viene riscaldato dai raggi del sole filtrati dalla copertura in vetro. Una volta riscaldato, fluisce al serbatoio di accumulo e trasferisce l’energia termica all’acqua sanitaria o all’impianto di riscaldamento dell’abitazione.

installazione pannello solare termico

Come si installano correttamente i pannelli solari termici

É importante tener conto della posizione geografica della propria abitazione e della relativa fascia climatica: pannelli montati in zone particolarmente piovose o dal clima rigido per buona parte dell’anno, avranno chiaramente prestazioni inferiori rispetto a quelli installati in zone dal clima più mite e soleggiato.

A migliorare la capacità di captazione delle radiazioni è anche l’inclinazione e l’orientamento rispetto al sole. Uno dei consigli per l’installazione di pannelli solari termici è quello di posizionarli sul lato del tetto esposto a Sud e con un’inclinazione compresa tra un minimo di 25° e un massimo di 60°, a seconda dei casi. In questo modo è possibile massimizzare le prestazioni, aumentando la capacità di captazione dell’impianto durante l’arco della giornata.

 

 

Vendi gas fluorurati a effetto serra o apparecchiature che li contengono?

gas fluorurati a effetto serra

Ecco la normativa da seguire

“ Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. ovvero dal 25 luglio 2019.

Tale comunicazione sostituisce l’obbligo di tenuta dei registri previsto dall’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014

Sono soggette all’obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:

  1. gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato.
  2. apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore. Dovranno essere comunicati i dati di vendita di :a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; f) commutatori elettrici;

Iscrizione

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, dovranno preliminarmente iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria pari a 21 euro e di un’imposta di bollo pari a 13 euro.

L’iscrizione andrà effettuata dal portale https://bancadati.fgas.it, accedendo all’area “Venditori”, che rappresenta l’area riservata per l’iscrizione, mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.

In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell’impresa.

Sul portale è disponibile un manuale che guida nell’iscrizione passo a passo.

Comunicazione

La comunicazione delle vendite andrà effettuata via telematica, dal portale https://bancadati.fgas.it, accedendo all’area Comunicazione vendite

L’inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente.

a) con inserimento manuale in apposita procedura guidata

b) con inserimento “massivo” mediante file in formato Excel o XML.

Tramite il portale l’utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell’acquirente

La comunicazione va effettuata al momento della vendita.

Sul portale https://bancadati.fgas.it/#!/manuals sono disponibili manuali e tutorial che illustrano come procedere.”

Fonte Ecocamere

Detrazioni sulle caldaie: Bonus caldaia 2019

CALDAIA CON BRUCIATORE PREMISCELATO CITY TOP

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei Redditi tutte le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per la sostituzione ed installazione di nuove caldaie a condensazione NON inferiori alla classe energetica A.

QUALI INTERVENTI SONO OGGETTO DI SCONTO?

1) In caso di sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia è sempre possibile accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia;

Qualora
si intenda far rientrare l’intervento come risparmio energetico si può accedere
a:

2) detrazione al 65% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto;

3) detrazione al 50% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A senza sistema di termoregolazione evoluto.

Per le caldaie a condensazione di classe energetica inferiore alla A non sono previste agevolazioni fiscali.

RIENTRANO
NELL’AGEVOLAZIONE LE SEGUENTI SPESE:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

QUALI
CONDIZIONI SONO NECESSARIE PER ACCEDERE AL BONUS CALDAIA?

  • La caldaia a condensazione non deve essere di classe energetica inferiore alla A;
  • il contribuente deve possedere diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento;
  • l’edificio deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso ed in regola con il pagamento dei tributi;
  • l’edificio deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE?

  • Per impianti di potenza utile nominale
    <100 kW:
  • schede
    prodotto o caratteristiche tecniche riportante il valore dell’efficienza
    energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs e scheda prodotto del
    dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V,
    VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • certificazione
    del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole
    termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione)
  • Per impianti di potenza utile nominale del
    focolare  ≥100 kW:

asseverazione redatta da un tecnico
abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo
professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. E
inoltre, per tutti gli impianti: – originale della documentazione inviata
all’ENEA, debitamente firmata.

Dal punto di vista amministrativo occorre
invece conservare:

  • documentazione
    originale inviata all’ENEA debitamente firmata;
  • fatture delle spese
    sostenute;
  • ricevuta del
    bonifico bancario o postale che rechi come causale il riferimento alla
    legge finanziaria 2007, numero della fattura e data, dati del richiedente
    la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio
    effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
    documentazione è stata trasmessa.

ALTRE DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO:

  • 65% per
    pannelli solari
    : installazione di pannelli solari per la
    produzione di acqua calda;
  • 65% per
    pompe di calore
    : interventi di sostituzione, integrale o
    parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe
    di calore.

Richiedi ora il tuo preventivo!

[contact-form-7 404 "Non trovato"]

Quale condizionatore scegliere per rispettare l’ambiente.

climatizzatore mono split a parete con inverter

Come si sceglie il condizionatore?

Un parametro fondamentale da considerare nella scelta di un condizionatore è il GWP cioè il Global Warming Potential, in altre parole l’indice dell’impatto che avrebbe il refrigerante sull’effetto serra nel caso venisse rilasciato in atmosfera.
Secondo il Regolamento Europeo Nr. 517/2014 dal 2025 sarà vietato l’utilizzo di gas ad alto potenziale di surriscaldamento, GWP superiore a 750. Dal 2025 nelle nuove installazioni, quindi, non potrà essere impiegato R410A, che ha un GWP pari a 2088, rispetto a R32 che ha un indice di 675.
Pertanto è consigliabile scegliere un apparecchio che utilizzi i gas refrigeranti R32, invece che R410A, benché di quest’ultimo non sia stato ancora vietato l’utilizzo.
L’impiego di gas refrigerante R32 nei climatizzatori, non rappresenta solo una scelta buona nei confronti dell’ambiente grazie al ridotto impatto ambientale, ma garantisce anche elevate performance.
Questi non sono però gli unici vantaggi nell’impiego del refrigerante R32. Di questo infatti occorre una minore quantità rispetto a quello che serve per le unità con R410A.
R32 presenta inoltre efficienza energetica maggiore rispetto a R410A.

Le operazioni di installazione e manutenzione rimangono invariate. Inoltre, la carica del refrigerante R32 nel condizionatore risulta maggiormente agevole e, essendo un gas puro, è più facile da recuperare e riutilizzare.
I climatizzatori a gas R22, invece, sono banditi dalla normativa e non potranno essere riparati. Ora come ora, economicamente, sarebbe più vantaggioso sostituirli.
Inoltre, bisogna ricordare che, detrazioni fiscali e agevolazioni del Conto Termico permettono di ridurre i costi e di recuperare più di metà della somma spesa per acquistare un climatizzatore a pompa di calore.