Vendi gas fluorurati a effetto serra o apparecchiature che li contengono?
Ecco la normativa da seguire
“ Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che le imprese che forniscono agli utilizzatori finali gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas comunicano alla Banca Dati le informazioni relative alle vendite, a decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. ovvero dal 25 luglio 2019.
Tale comunicazione sostituisce l’obbligo di tenuta dei registri previsto dall’articolo 6 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014
Sono soggette all’obbligo di comunicare i dati di vendita le imprese che forniscono:
- gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato. In questo caso il venditore potrà vendere i FGAS unicamente a persone o imprese in possesso di certificato.
- apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS a utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate) e Installatori (che indicano l’utilizzatore finale). Laddove il venditore coincide con l’installatore la comunicazione viene effettuata dall’installatore. Dovranno essere comunicati i dati di vendita di :a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; f) commutatori elettrici;
Iscrizione
Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, dovranno preliminarmente iscriversi, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria pari a 21 euro e di un’imposta di bollo pari a 13 euro.
L’iscrizione andrà effettuata dal portale https://bancadati.fgas.it, accedendo all’area “Venditori”, che rappresenta l’area riservata per l’iscrizione, mediante dispositivo contenente firma digitale intestata a persona di impresa.
In sede di iscrizione dovranno essere comunicati i punti vendita e le persone abilitate ad operare per conto dell’impresa.
Sul portale è disponibile un manuale che guida nell’iscrizione passo a passo.
Comunicazione
La comunicazione delle vendite andrà effettuata via telematica, dal portale https://bancadati.fgas.it, accedendo all’area Comunicazione vendite
L’inserimento dei dati e la loro comunicazione potranno essere effettuati da ogni punto vendita oppure centralmente.
a) con inserimento manuale in apposita procedura guidata
b) con inserimento “massivo” mediante file in formato Excel o XML.
Tramite il portale l’utente potrà verificare il possesso dei requisiti da parte dell’acquirente
La comunicazione va effettuata al momento della vendita.
Sul portale https://bancadati.fgas.it/#!/manuals sono disponibili manuali e tutorial che illustrano come procedere.”
Fonte Ecocamere