Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per la sostituzione ed installazione di nuove caldaie a condensazione NON inferiori alla classe energetica A.
QUALI INTERVENTI SONO OGGETTO DI SCONTO?
1) In caso di sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia è sempre possibile accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia;
Qualora si intenda far rientrare l’intervento come risparmio energetico si può accedere a:
2) detrazione al 65% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto;
3) detrazione al 50% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A senza sistema di termoregolazione evoluto.
Per le caldaie a condensazione di classe energetica inferiore alla A non sono previste agevolazioni fiscali.
RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE LE SEGUENTI SPESE:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
QUALI CONDIZIONI SONO NECESSARIE PER ACCEDERE AL BONUS CALDAIA?
- La caldaia a condensazione non deve essere di classe energetica inferiore alla A;
- il contribuente deve possedere diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento;
- l’edificio deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso ed in regola con il pagamento dei tributi;
- l’edificio deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante.
QUALI DOCUMENTI CONSERVARE?
- Per impianti di potenza utile nominale <100 kW:
- schede prodotto o caratteristiche tecniche riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione)
- Per impianti di potenza utile nominale del focolare ≥100 kW:
asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. E inoltre, per tutti gli impianti: – originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata.
Dal punto di vista amministrativo occorre invece conservare:
- documentazione originale inviata all’ENEA debitamente firmata;
- fatture delle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e data, dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
ALTRE DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO:
- 65% per pannelli solari: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- 65% per pompe di calore: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore.
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