Detrazioni sulle caldaie: Bonus caldaia 2019

CALDAIA CON BRUCIATORE PREMISCELATO CITY TOP

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei Redditi tutte le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica dell’immobile di proprietà.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per la sostituzione ed installazione di nuove caldaie a condensazione NON inferiori alla classe energetica A.

QUALI INTERVENTI SONO OGGETTO DI SCONTO?

1) In caso di sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia è sempre possibile accedere alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia;

Qualora si intenda far rientrare l’intervento come risparmio energetico si può accedere a:

2) detrazione al 65% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto;

3) detrazione al 50% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A senza sistema di termoregolazione evoluto.

Per le caldaie a condensazione di classe energetica inferiore alla A non sono previste agevolazioni fiscali.

RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE LE SEGUENTI SPESE:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

QUALI CONDIZIONI SONO NECESSARIE PER ACCEDERE AL BONUS CALDAIA?

  • La caldaia a condensazione non deve essere di classe energetica inferiore alla A;
  • il contribuente deve possedere diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento;
  • l’edificio deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso ed in regola con il pagamento dei tributi;
  • l’edificio deve essere dotato di impianto di riscaldamento funzionante.

QUALI DOCUMENTI CONSERVARE?

  • Per impianti di potenza utile nominale <100 kW:
  • schede prodotto o caratteristiche tecniche riportante il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs e scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione)
  • Per impianti di potenza utile nominale del focolare  ≥100 kW:

asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. E inoltre, per tutti gli impianti: – originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata.

Dal punto di vista amministrativo occorre invece conservare:

  • documentazione originale inviata all’ENEA debitamente firmata;
  • fatture delle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e data, dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

ALTRE DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO:

  • 65% per pannelli solari: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • 65% per pompe di calore: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore.

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